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IL LICENZIAMENTO DEL SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA

IL LICENZIAMENTO DEL SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27356 del 20 novembre 2017, hanno rigettato il ricorso di una società cooperativa che riteneva che il socio lavoratore escluso dalla società non potesse impugnare il licenziamento non avendo impugnato la delibera di esclusione della stessa società.

La Corte ha statuito che la cessazione del rapporto associativo comporta ineludibilmente la cessazione del rapporto di lavoro. Il socio che perda detta qualità non può più essere lavoratore.

Il rapporto associativo, quindi, acquisisce un carattere di prevalenza sul rapporto di lavoro, come, tra l’altro, espresso dalla regola generale contenuta nell’art. 2533 c.c., in virtù del quale “qualora l’atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.”

Dalla duplicità di rapporti discende, quindi, la duplicità degli atti estintivi: la delibera di esclusione colpisce lo status di socio, mente il licenziamento colpisce il rapporto di lavoro.

Se il rapporto di lavoro si estingue a seguito della delibera di esclusione dalla cooperativa, in caso di mancata impugnazione di quest’ultima, è impedito il rimedio della restituzione della qualità di lavoratore.

Tuttavia, al danno che venga a determinarsi dalla delibera di esclusione può porsi rimedio con la tutela risarcitoria, se si dimostri l’illegittimità del licenziamento.

Laddove, invece, la delibera di esclusione fosse impugnata e dichiarata illegittima si applicherebbe la tutela restitutoria, grazie alla quale verrebbero ricostituiti sia il rapporto societario sia il rapporto di lavoro.

(da Guida al Lavoro del 29.06.2018 e Pratica Lavoro n. 2 del 19.01.2019)

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